Art. 1 - Finalità
1. La FIGC e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28
febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia
dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno
sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle atlete e degli atleti, la loro effettiva par-
tecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a
propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “FIGC”) uniforma la propria organiz-
zazione, nonché gli organi e le strutture federali, ai Principi Fondamentali per la prevenzione
e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottati dall’Osservatorio
Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
3. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto
verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma,
anche omissiva.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alle Società e ai tesserati della FIGC.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito dell’at-
tività federale e/o connesse all’attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività
sportive.
3. Le condotte di abuso, violenza e discriminazione, come previste dal successivo art. 4, sono
rilevanti a prescindere dalle modalità con le quali vengono consumate, sia di persona sia tra-
mite modalità informatiche, sul web e/o attraverso messaggi, e-mail, social network, blog,
programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
Art. 3 - Diritti dei tesserati
1. Tutti i Tesserati della FIGC (di seguito “tesserati”) hanno il diritto fondamentale di essere
trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, vio-
lenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, con-
vinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione
politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o spor-
tiva.
2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soggetti di cui al comma 1 costituisce un
valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, detti soggetti hanno il diritto a svol-
gere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della
personalità e della salute.
3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare
i predetti diritti.
Art. 4 - Comportamenti rilevanti
1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori.
2. Ai fini del comma precedente, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto,
il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa
incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare
o alterare la serenità dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, anche se perpetrato attra-
verso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, per-
cosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale
o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un
trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da
compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere
c) d) e) f) g) nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva)
un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inade-
guati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi
atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, ecces-
sivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei
comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate
da norme vigenti o le pratiche di doping;
per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito
di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia,
fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere
un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessual-
mente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione ses-
suale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a
contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione ses-
suale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto,
manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti di cui
all’art. 3, comma 1 a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o
nell’osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;
per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato,
anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di
uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento,
omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno
o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e
sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei
soggetti di cui all’art. 3, comma 1;
per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico,
medico, educativo ed emotivo;
per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione
del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo
che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, at-
traverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata
sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di
esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in compor-
tamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i sog-
getti di cui all’art. 3, comma 1, che determinano una condizione di disagio, insicu-
rezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti
l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva,3
i) diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento
di oggetti posseduti dalla vittima).
per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conse-
guire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere,
status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convin-
zioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Art. 5 – Buone Pratiche
Le società e i tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i
propri comportamenti alle seguenti finalità:
a) b) c) d) e) f) g) h) i) creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti;
riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute
anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino mino-
renni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà
genitoriale o al responsabile tecnico/allenatore del minore e alla Commissione Fede-
rale Responsabile delle Politiche di Safeguarding (di seguito anche “Commissione”);
programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emo-
tivo dell’atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra
descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità,
del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla presta-
zione sportiva;
rimuovere gli ostacoli che impediscono l’espressione delle potenzialità degli atleti o la
realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
prevenire concretamente i rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto
delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
assicurare la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile
e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
Art. 6 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento
1. I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, nello svolgimento dell’attività federale, sono tenuti a
conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da que-
sto perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in una specifica sezione del sito internet della FIGC.
3. Le componenti federali e le loro articolazioni territoriali garantiscono la massima diffu-
sione del presente Regolamento.
Art. 7 - Seminari informativi
1. La FIGC, anche tramite le sue componenti, promuove attività formative sulle tematiche del
presente Regolamento.
Art. 8 - Composizione e nomina della Commissione Federale Responsabile delle Politiche
di Safeguarding
1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui
all’art. 4, è istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di
Safeguarding.
2. La Commissione, in particolare:
a) vigila sull’adozione e sull’aggiornamento, da parte delle Società, dei Modelli Organiz-
zativi e di Controllo dell’attività sportiva, dei Codici di Condotta, nonché sulla avve-
nuta nomina del Responsabile di cui all’art. 10, comma 7;
b) adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, vio-
lenza e discriminazione di cui al presente Regolamento;
c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione
all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservato-
rio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dall’Organismo di Vigi-
lanza (di seguito anche “ODV”) della FIGC;
f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Federale.
3. La Commissione è formata da almeno 7 componenti, compreso il Presidente, nominati per
un quadriennio dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
4. Possono essere nominati Presidente e componenti della Commissione coloro che sono in
possesso dei requisiti previsti all’art. 29 dello Statuto federale, che non incorrono in nessuna
delle fattispecie previste dall’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e che
sono in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitaria o in
ambito sociale, psicologico o sportivo.
5. La Commissione sottopone al Consiglio Federale, per l’approvazione, il proprio regola-
mento di funzionamento.
6. La Commissione deve dare informativa, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio Fe-
derale in merito alle proprie deliberazioni e all’attività svolta.
7. La FIGC garantisce il supporto alle attività della Commissione per il tramite della struttura
federale all’uopo individuata.
8. La Commissione esercita le proprie funzioni d’ufficio e/o a seguito di segnalazioni di terzi.
Le segnalazioni possono pervenire anche dall’ODV e/o dall’Organo Ricevente le segnalazioni
Whistleblowing.
9. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, la Commissione è tenuta ad interve-
nire senza indugio, informando la Procura Federale; ha, altresì, facoltà di acquisire ogni do-
cumento ritenuto utile, trasmettendone copia con immediatezza alla Procura Federale.
Art. 9 - Dovere di segnalazione e obblighi di riservatezza
1. I tesserati che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso,
sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione, inclusi razza, origine
etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni
sportive, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Commissione.
2. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ri-
costruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti.
3. La Commissione garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto
dallo stesso o valutato necessario per la tutela dei soggetti coinvolti.
4. La tutela di cui al comma 3 non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la re-
sponsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti inte-
grati mediante la segnalazione stessa.
5. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo, è istituito il
servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale della FIGC.
6. La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio
Federale il resoconto delle segnalazioni ricevute, garantendo l’anonimato dei soggetti coin-
volti, ivi incluso quanto direttamente riscontrato.
Art. 10 - Adempimenti delle società
1. Tutte le Società devono predisporre e adottare, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle
“Linee Guida FIGC” di cui al C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, un Modello organizzativo e
di controllo dell’attività sportiva (di seguito, anche solo il “Modello”) e un Codice di Condotta
a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione (di seguito, anche solo “Codice”), conformi a dette Linee
Guida.
2. I Modelli e i Codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e devono prevedere
meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle leggi dello Stato, dei
Principi Fondamentali adottati in materia dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Po-
litiche di Safeguarding, delle Linee Guida federali e/o alle raccomandazioni della Commis-
sione e ad ogni altra norma sportiva sovraordinata.
3. I Modelli e i Codici di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della Società
e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo
all’attività sportiva.
4. Le Società, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dal presente Regolamento
e dalle Linee Guida della FIGC.
5. La FIGC, attraverso la Commissione e la Procura Federale, vigila sull’adozione da parte
delle Società dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di Con-
dotta, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.
6. I Modelli e i Codici di cui al presente articolo prevedono, infine, ogni altra iniziativa, mi-
sura o procedura necessaria all’osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs.
n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate
dal CONI, dalla UEFA, dalla FIFA e dalla FIGC in materia, nonché, più in generale, neces-
saria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in
relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola
Società e dei relativi tesserati.
7. Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro
abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il “Responsabile”). La nomina del
Responsabile è senza indugio comunicata alla FIGC, mediante l’invio via PEC all’indirizzo
safeguarding@pec.figc.it di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e pre-
disposta secondo il modello allegato (Allegato a), e pubblicata sulla pagina principale del sito
internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della So-
cietà.
8. Le società devono, altresì, comunicare alla FIGC, mediante l’invio via PEC all’indirizzo
safeguarding@pec.figc.it di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e pre-
disposta secondo il modello allegato (Allegato b), l’avvenuta adozione del Modello organiz-
zativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità
alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023.
Art. 11 – Obblighi del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Il Responsabile è tenuto a garantire l’attuazione del presente Regolamento, prevenendo e
contrastando ogni tipo di abuso, violenza o discriminazione sui tesserati e garantendo la pro-
tezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del
D.Lgs. 36/2021.
2. Il Responsabile rende noto il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e il
Codice di Condotta, e ogni aggiornamento successivo, tramite affissione in una specifica ba-
checa presso la sede della Società e pubblicazione sulla pagina principale del sito internet
della Società, se esistente.
Norma transitoria
1. Fino alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, l’obbligo di
cui al comma 2 del presente articolo è assolto dal legale rappresentante della Società o da un
suo delegato.
Art. 12 –Sanzioni
1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al Regolamento o il rilascio di dichiarazioni
non veritiere rispetto ai predetti obblighi, costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionati
secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva.
2. Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati, che abbiano violato i divieti di cui al capo II
del Titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o che siano stati condannati in via defi-
nitiva per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 604-bis, 604-ter,
609-bis, 609-ter 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecis del codice penale sono
previste dal Codice di Giustizia Sportiva federale.